Termini e modalitā di esercizio dell'opzione di voto degli elettori temporaneamente all'estero
L'art. 4-bis della legge 27 dicembre 2001. n. 459, inserito dalla legge 6 maggio 2015. n. 52 (art. 2. comma 37). ha riconosciuto per le elezioni politiche e i
referendum nazionali il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa espressa opzione valida per un'unica consultazione
agli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale
ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché ai familiari con loro conviventi.
Il comma 2. del predetto art. 4-bis. come da ultimo modificato dall'art. 6. comma 2. lett. a). della legge 3 novembre 2017. n. 165. prevede che l'opzione per
il voto per corrispondenza pervenga direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 32° giorno antecedente la data di
svolgimento della consultazione elettorale e, quindi, entro il 31 gennaio 2018.
Allegati
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Mod_Opzione_Voto_Elezioni_Politiche_2018_vers_07Accessibile.pdf | 535.4 KB |